Sumário:La donazione di bene putativamente proprio alla luce delle persistenti difficoltà giurisprudenziali nell'individuazione del rimedio applicabile agli atti dispositivi di beni reputati (in buona fede) propri dal disponente -- La riconduzione dell'inefficacia della donazione di bene putativamente proprio al difetto della causa donandi: Fraintendimenti sul "profilo oggettivo" della causa donandi. Fraintendimenti sul "profilo soggettivo" della causa donandi -- Superamento della ricostruzione del divieto di donare beni futuri come norma "eccezionale". Le ragioni dell'inapplicabilità analogica del divieto -- Necessità di concentrare l'attenzione non (solo) sul difetto della "legittimazione a disporre" ma (soprattuto) della sua "fonte" : la titolarità del diritto, requisito intrinseco della fattispecie -- Inconferenza del richiamo alla nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto ex art. 1346 c.c. -- Impossibilità di ricondurre l'error in dominio ad una delle ipotesi tipiche di annullamento per errore previste dal codice civile -- L'error in dominio sulla linea di confine tra "volontà erronea" e "volontà assente" -- Inapplicabilità analogica della disciplina della vendita di cosa altrui -- Distorsioni applicative conseguenti all'errata ricostruzione della donazione di bene putativamente proprio nella sentenza a sez. un. : l'asserita invalidità della donazione di bene in comunione ereditaria -- Critica dell'affermazione della nullità totale della fattispecie all'origine della sentenza -- La donazione obbligatoria di bene parzialmente altrui (in comunione ereditaria) e la donazione di bene proprio in comunione ereditaria (subordinata al conseguimento della titolarità dell'intero bene).