Sumário:Niente di nuovo sul "giusto processo" -- Il significato della clausola "regolato dalla legge" : posizione di una riserva di legge e non di un divieto al legislatore di attribuire poteri discrezionali al giudice circa l'organizzazione delle cadenze processuali e il metodo istruttorio -- Il raffronto della conformità a Costituzione dei procedimenti camerali va fatto con la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 24, comma 2.o e 111, comma 2.o Cost.) e può consentire una conclusione positiva (a patto che il contenitore camerale sia connotato dall'eccezionalità) -- Il requisito del contraddittorio e i procedimenti a contraddittorio eventuale e differito : la loro costituzionalità comporta la costituzionalità della motivazione a richiesta -- Niente di nuovo sulla terzietà e/o imparzialità del giudice, salvo il pericolo di un aggravarsi delle invasioni di campo della Corte costituzionale sulle scelte di opportunità da lasciare al legislatore ordinario -- La (minuscola) novità della "ragionevole durata" -- Il "contraddittorio nella formazione della prova" come monito sul diverso atteggiarsi delle garanzie nel processo civile e nel processo penale