Sumário:Le "materie" elencate dall'art. 117, secondo comma, de Costituzione: oggetti materiali o immateriali -- La "materia" si determina guardando "all oggetto", diretto ed immediato, della disciplina statale o regionale ed alla ratio che ispira detta disciplina -- Le materie do competenza esclusiva dello Stato, elencate dal comma secondo dell'art. 117 Cost., pongono i "limiti" entro i quali possono esplicarse le competenze regionali -- Il bilanciamento degli interessi nel dettare la disciplina delle materie di propria competenza -- "Concorso di cometenza sullo stesso oggetto" e "concorso di materie". Necessità di distinguere tra "oggetto immediato e diretto" ed "oggetto mediato ed indiretto". Rilevanza giuridica del primo ed irrelevanza del secondo. Necessità di far valere, in concreto, tutte le competenze previste in Costituzione. Uso improprio del termine "prevalenza" -- Necessità di usare termine ed esprecionni corrette- Rischio di far dire alla Costituizione ciò che essa non dice.